BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Bonus barriere architettoniche con detrazione al 75%

La recente Legge di Bilancio 2022, nello specifico la legge 234/2021, ha introdotto la possibilità concreta di superare ed eliminare le barriere architettoniche negli edifici esistenti grazie al Bonus Barriere Architettoniche 75%.

Cos’è esattamente il Bonus Barriere Architettoniche?

Si tratta di una detrazione d’imposta al 75% delle spese documentate sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025. Tale detrazione viene ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione si calcola su un importo complessivo che non superi:

  • € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • € 40.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • € 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Ma cosa si intende per “barriere architettoniche”?

  • Ostacoli fisici che creano disagio alla mobilità, soprattutto a chi ha difficoltà motorie;
  • Ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  • La mancanza di opportuna segnaletica o accorgimenti che consentano l’orientamento a chiunque e in particolare modo ai non vedenti.

Quali immobili e quali interventi sono interessati dal bonus?

Relativamente alla tipologia delle unità immobiliari su cui è possibile effettuare i lavori agevolati, la norma prevede che siano interessati gli interventi effettuati su «edifici già esistenti», senza riportare altre «ulteriori specificazioni», pertanto, sono agevolati gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14.6.1989, n. 236.

Gli interventi possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

È importante sottolineare che il Bonus Barriere Architettoniche può essere utilizzato anche per la sostituzione degli infissi, a condizione che siano facilmente manovrabili e rispettino alcuni requisiti specifici.

Quali sono i soggetti che possono accedere al bonus?

  • Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • Società semplici;
  • Associazioni tra professionisti;
  • Soggetti che conseguono reddito d’impresa, come persone fisiche, enti, società di persone e società di capitali.

 

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